Si parla tanto della pubblicazione online dei redditi del 2005 da parte dell’Agenzia delle Entrate e sullo scontro con il Garante della Privacy.
Quello che si capisce è che non si capisce niente. Per l’Agenzia delle Entrate è giusto e persegue lo scopo della normativa vigente, cioè la trasparenza, mentre per il Garante della Privacy va bene la trasparenza, ma la modalità di pubblicazione è sbagliata. Per l’Agenzia è corretta perchè reinterpreta la normativa del ’73
7. Ai Comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici.
mentre per il Garante tutto questo cozza con altri articoli, per esempio
Attualmente, per le dichiarazioni ai fini dell’imposta sui redditi, la legge prevede unicamente la distribuzione degli elenchi ai soli uffici territoriali dell’Agenzia e la loro trasmissione ai soli comuni interessati e sempre con riferimento ai contribuenti residenti nei singoli ambiti territoriali.
Altra cosa importante detta dal Garante della Privacy è
L’Autorità ha altresì specificato che va ritenuta illecita anche l’eventuale ulteriore diffusione dei dati dei contribuenti da parte di chiunque li abbia acquisiti, anche indirettamente, dal sito Internet dell’Agenzia. Tale ulteriore diffusione può esporre a conseguenze di carattere civile e penale.
quindi occhio a scaricare da Emule i file!
Insomma per l’Agenzia delle Entrate può andare e, a quanto pare, anche per il Tar della Lombardia, mentre per il Garante no, concludendo che
L’inserimento dei dati in Internet, inoltre, appare di per sé non proporzionato rispetto alla finalità della conoscibilità di questi dati.
Il video è interessante perchè mette a confronto 2 avvocati esperti in materia, con l’avvocato Spataro a fare da mediatore, con opinioni e argomentazioni diverse. E’ utile per farsi un’idea generale su quali sono i punti problematici di tutta questa situazione quindi sulla pubblicazione dei dati, sul trattamento legittimo o meno di essi da parte di privati o aziende, sulla diffusione tramite P2P e anche sulla richiesta di danni da parte dei cittadini.
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